Regione, ddl 121, l’accusa di Italia Nostra: «Così l’Appennino diventa la discarica delle città»

Il presidente della sezione di Genova Stefano Fera contesta la cancellazione dei vincoli nei Comuni privi di Piano urbanistico comunale: «Dove la pianificazione è più debole servirebbero maggiori tutele, non un lasciapassare per pressioni edificatorie e rinnovabili selvagge»

da Stefano Fera, presidente della sezione genovese di Italia Nostra, riceviamo e pubblichiamo

D.D.L. 121, ovvero la graziosa arte di trasformare l’Appennino nella discarica delle città
C’è sempre, nelle leggi mal concepite, un lessico da anticamera ben educata: “adeguamento”, “razionalizzazione”, “semplificazione”, “coordinamento”. Parole da tè tiepido di porcellana buona, sorbito col mignolo eretto, con cui si cerca di far passare come manutenzione ordinaria ciò che invece è una sottrazione di garanzie, una limatura di tutele, un piccolo colpo di mano lessicale travestito da innocente riordino. Ed è precisamente questa la cifra del D.D.L. 121 della Regione Liguria, che in apparenza aggiusta il mobilio normativo e in sostanza comincia a smontare una trave portante della protezione paesaggistica.

Perché il punto non è il cerimoniale della formula, ma la brutalità dell’effetto. I commi 14, 15 e 16 dell’articolo 1 cancellano disposizioni che impedivano il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche e determinati interventi edilizi nei Comuni inadempienti rispetto all’adozione del PUC, cioè proprio là dove la pianificazione è più debole, più incerta, più incompleta, più esposta all’improvvisazione e alle pressioni. In altri termini: là dove il territorio avrebbe bisogno di più tutela, la legge prepara meno difese; là dove occorrerebbe una barriera, si apre un varco.
E qui il dettaglio diventa sistema, e il sistema diventa, con una certa prosopopea burocratica, un meccanismo di regressione. Perché non si tratta soltanto di una scelta discutibile; si tratta di una scelta che appare seriamente vulnerabile sotto il profilo costituzionale, nella misura in cui svilisce ancor più la già fragile tutela del paesaggio, valore primario protetto dall’articolo 9 della Costituzione. La giurisprudenza costituzionale richiamata nelle osservazioni allegate è nitida: le Regioni possono disciplinare, non declassare; coordinare, non svuotare; amministrare, non retrocedere la soglia di tutela.
Naturalmente, il tutto arriva con l’abituale colonna sonora della contemporaneità amministrativa: difficoltà organizzative, nuovi strumenti in arrivo, transizioni, PNRR, esigenze operative, modernizzazioni. Tutto molto comprensibile, tutto molto presentabile, tutto molto da convegno del mattino con cartellina, badge e moderatore rassicurante. Ma il problema è che nessuna di queste formule dimostra l’esistenza di un presidio equivalente capace di sostituire quello che viene abolito, e allora la semplificazione smette di essere semplificazione e diventa amputazione.
Il punto politico, oltre che giuridico, è perfino più sgradevole del punto tecnico. Perché questo tipo di intervento consacra un principio non dichiarato ma perfettamente leggibile: i territori già fragili devono diventare ancora più fragili; i territori già deboli devono offrire l’altra guancia; i territori già poco protetti devono diventare i luoghi dell’assorbimento, della compensazione, dell’eccedenza che altrove non si vuole vedere. È la vecchia geografia delle convenienze, sempre modernissima: il centro conserva la propria decenza scenografica, e il margine si arrangia con il resto.
Così i Comuni privi di una pianificazione compiuta, invece di essere trattati come aree da presidiare con cautela aggravata, vengono di fatto esposti a un destino di uso passivo. Diventano il retrobottega del territorio ben amministrato, la stanza di servizio del paesaggio presentabile, la periferia normativa dove ciò che non si vuole disciplinare con severità nei contesti più forti viene spinto verso i contesti più deboli. In poche parole, le aree appenniniche meno abitate, le cosiddette “aree interne”, diventano le discariche delle aree urbane, i luoghi da devastare con le rinnovabili selvagge, affinché i cittadini possano disporre dei loro condizionatori. E qui l’immagine della discarica non è una iperbole polemica, ma una categoria politico-territoriale: non discarica soltanto di materiali, ma di pressioni, di appetiti edificatori, di disordine pianificatorio, di indulgenze procedurali.
Con una conseguenza che dovrebbe inquietare anche i più devoti cultori del pragmatismo regionale. Se si elimina il meccanismo che bloccava le trasformazioni nei Comuni inadempienti sul PUC senza prevedere una disciplina sostitutiva di pari efficacia, non si ottiene un sistema più agile: si ottiene un sistema più arbitrario. E l’arbitrio urbanistico, in Italia, è sempre molto fantasioso nelle sue giustificazioni e sempre tristemente monotono nei suoi esiti: consuma il paesaggio, abbassa la qualità dei servizi, in sintesi: privatizza i vantaggi, socializza i danni.
Del resto, la pretesa di considerare questa operazione come semplice riordino tecnico è una di quelle finzioni amministrative che reggono solo finché nessuno le legge da vicino. Appena si guarda il dispositivo reale, si vede che la carenza di pianificazione viene convertita da ragione di prudenza in occasione di allentamento. Ed è difficile immaginare un capovolgimento più grave della logica di tutela: dove manca il piano, dovrebbe crescere la cautela; qui invece, dove manca il piano, si allenta il freno.
È per questo che l’incostituzionalità denunciata nelle osservazioni non è una figura retorica di abbellimento oppositivo, ma il cuore della questione. Se il paesaggio è un valore primario, se la sua tutela non può essere ridotta a variabile ancillare del governo del territorio, se la Regione non può abbassare la soglia di protezione, allora il D.D.L. 121, nella parte in cui abroga quei presidi, non rappresenta un aggiustamento: rappresenta un arretramento. E gli arretramenti, quando incidono su territori già esposti, non sono mai neutri: hanno sempre una geografia, un ceto beneficiario e una periferia sacrificabile.
Si dirà che il linguaggio è eccessivo, che parlare di territori trasformati in discariche dei territori urbani è polemico, impaziente, teatrale. Ma spesso il teatro comincia proprio dove la burocrazia finge di non vedere la scena che sta preparando. Perché se si sottraggono vincoli dove l’assetto pianificatorio è fragile, si autorizza un modello in cui il pregio si difende altrove e il carico si scarica dove la resistenza istituzionale è minore.
Ecco allora il vero nome della faccenda. Non “adeguamento ordinamentale”, ma redistribuzione asimmetrica della vulnerabilità. Non “semplificazione”, ma alleggerimento selettivo della tutela a danno dei territori deboli. Non “riordino”, ma licenza di aggredire i luoghi già meno attrezzati a difendersi.
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